Rimborsi accise e IVA sul carburanteIn Italia come negli altri paesi dell'Unione Europea il carburante per autotrazione è gravato in misura importante da due tipologie di imposte: IVA e accise.
L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un'imposta generale sui consumi e si applica a tutte le attività economiche, comprese quelle che interessano direttamente le imprese di trasporto internazionale, come ad esempio la vendita di gasolio ed altri servizi come il pedaggio, la manutenzione dei veicoli o l'alloggio per i camionisti. L'accisa è un'imposta sulla quantità dei beni prodotti, che, a differenza dell'IVA, grava invece sul loro valore: la prima è pertanto riferita all'unità di misura del prodotto, la seconda al costo. L'Unione Europea ha stabilito delle regole che permettono a tutti i soggetti registrati all'IVA in uno stato membro di poter recuperare l'IVA da un altro stato membro dove l'imposta è stata pagata nell'ambito delle proprie attività economiche. Rientrano quindi nell'ambito della Direttiva 77/388/EEC tutte quelle imprese di trasporto internazionale con sede all'interno dell'Unione Europea che hanno acquistato gasolio, pedaggi o altri servizi presso un altro stato membro, in cui le imprese sopra citate non hanno né sede né filiale da dove vengono effettuate le operazioni commerciali. Il rimborso delle accise sul carburante o carbon tax viene al momento offerto solo da sei paesiappartenenti all'Unione Europea: Belgio, Francia, Italia, Slovenia, Spagna, Ungheria. Non essendoci nessuna legislazione europea che regoli in modo uniforme il rimborso di questo tipo di accise, la procedura di presentazione delle istanze e i documenti da fornire variano di paese in paese. Rivolgetevi alla nostra agenzia per recuperare queste spese relativamente alla vostra attività di autotrasporto. |