Riduzioni per disabiliI disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità.
Soggetti beneficiari dell'esenzione Per legge l'esenzione dal pagamento dell'IPT per l'acquisto di veicoli si applica a favore delle seguenti categorie di disabili: -disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/97); -disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00), -disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00); Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l'accompagnamento del disabile. Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità. Per usufruire dell'esenzione l'interessato deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA indicando gli estremi di legge. Documentazione necessaria Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione
-fotocopia della carta di circolazione da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; -L'adattamento tecnico, riguarda modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria oppure alla sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi; ad esempio può consistere in una pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile simultaneamente scorrevole/girevole per facilitare la seduta del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. -fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente la possibilità), non è necessario il possesso della patente di guida speciale; -certificazione attestante la condizione di disabilità: verbale di accertamento dell'handicap rilasciato da una Commissione medica pubblica, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità; -nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, presentare autocertificazione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto. Disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento -verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento dell'invalidità, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da disabilità psichica; -I soggetti affetti dalla sindrome di Down, oltre che dalle competenti commissioni mediche delle Asl, possono essere dichiarati persone con handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge 104/92) anche dal proprio medico di base su richiesta corredata dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo"; -certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione a ciò preposta (commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990) o documentazione dalla quale risulti che il disabile ha preferito usufruire di altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico; -nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, presentare autocertificazione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto. Disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo -verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 o dalle altre commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento dell'invalidità, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. I pluriamputati possono anche presentare: -in caso di assenza di entrambi gli arti superiori, il verbale di commissioni mediche diverse da quella di cui alla Legge 104/92 (si tratta delle commissioni esistenti presso le unità sanitarie locali); -in caso di pluriamputati degli arti superiori che siano vittime di guerra, l'accertamento eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra; -nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, presentare autocertificazione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto. Veicoli per i quali è concessa l'esenzione IPTL'esenzione IPT riguarda:
-le autovetture, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel; -gli autoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel; -gli autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel; -le motocarrozzette; -i motoveicoli per trasporto promiscuo; -i motoveicoli per trasporti specifici. |