Trasferimento con "minivoltura"Con "minivoltura" si intende la vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati.
La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). La minivoltura si considera regolarmente effettuata solo se l'atto di vendita viene registrato nell'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC), in caso contrario, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione del passaggio di proprietà e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso del veicolo.
E' consigliato per il venditore accertare che l'acquirente abbia registrato l'atto di vendita al PRA richiedendo, dopo sessanta giorni dalla data di autentica dell'atto una "visura", indicando la targa del veicolo venduto per verificare l'intestatario attuale al PRA del veicolo e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato. Consegna del veicolo al rivenditore per la successiva rivendita ad un terzo con procura a vendere Nel caso decidiate di consegnare il veicolo per la rivendita il venditore deve redigere la "procura a vendere" (con firma dell'intestatario autenticata dal notaio) a favore del concessionario/rivenditore. Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non è proprietario del bene ma è delegato a vendere a un terzo soggetto il veicolo. Per non incorrere in problematiche future è sempre bene accertarsi di: -il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e che lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all'organo preposto dalla regione per il controllo della tassa automobilistica (bollo auto). -il concessionario o il nuovo acquirente devono registrare il passaggio al PRA, altrimenti il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo. Consegna del veicolo per la demolizione in cambio dell'acquisto di altro veicolo dallo stesso rivenditore Nel caso in cui vogliate disfarvi del vostro vecchio veicolo e acquistarne uno nuovo dallo stesso rivenditore, è possibile consegnare al concessionario/rivenditore il veicolo da demolire. In questo caso il concessionario/rivenditore rilascia al cliente (che deve essere intestatario del veicolo in demolizione) un certificato di rottamazione in cui viene specificato che lo stesso concessionario/rivenditore provvederà a registrare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la "cessazione della circolazione del veicolo per demolizione". Il rivenditore deve provvedere all'annotazione della cessazione di circolazione per demolizione entro un termine stabilito per legge che può essere, a seconda della tipologia dei veicoli, che è di trenta o novanta giorni dalla data di consegna del veicolo attestata nel certificato di rottamazione rilasciato. La sospensione dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (bollo auto) decorrerà dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione da parte del concessionario/rivenditore. |