Perdita del possesso di un veicoloOltre che per il furto, come descritto nell'apposita sezione, la perdita del possesso di un veicolo può verificarsi anche per i seguenti casi: -Per truffa Si verifica una perdita di possesso per truffa quando un soggetto che vende il suo veicolo viene pagato con assegni rubati, falsi o scoperti. Se ti trovi in una situazione di questo tipo, se l’atto di vendita è stato già trascritto al PRA, puoi chiedere l’annotazione di perdita di possesso solo presentando un provvedimento dell’autorità giudiziaria che annulla la vendita o che dispone la restituzione del veicolo a te venditore in qualità di legittimo proprietario. Nel caso in cui l’atto di vendita non sia stato ancora trascritto al PRA, in qualità di venditore vittima della truffa si può chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle autorità competenti. L’obbligo di corrispondere il bollo auto in caso di perdita di possesso per truffa decade dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela. -Perdita di possesso per fallimento, fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, confisca penale, requisizione In alcuni casi a determinare l’indisponibilità del veicolo per il suo intestatario è l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione come nel caso di fallimento, confisca, sequestro penale o giudiziario, pignoramento del veicolo. Alcune volte il provvedimento viene iscritto al PRA dalle autorità competenti, ma non sempre. Quando il provvedimento non viene iscritto d’ufficio, l’intestatario del veicolo deve chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando il provvedimento che lo riguarda, in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme. In caso di perdita di possesso per fallimento, persiste l’obbligo di corrispondere il bollo auto, a meno che la singola Regione non abbia previsto espressamente l’esonero dal pagamento del bollo. Per tutti gli altri casi sopra citati l’obbligo cessa dal periodo successivo alla data di emissione del provvedimento. -Perdita di possesso per Sentenza del Giudice di Pace o altro organo giurisdizionale In caso di sentenza del Giudice di Pace che stabilisce che l’intestatario del veicolo ne ha perduto il possesso o che è avvenuto un trasferimento di proprietà in favore di un altro soggetto, l’intestatario in questione potrà richiedere l’annotazione della perdita di possesso al PRA presentando tale sentenza in copia conforme o in copia dichiarata conforme. L’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa dal periodo successivo alla data dichiarata dal giudice nella sentenza; se il Giudice non dichiara alcuna data nella sentenza, la data da cui non vige più l’obbligo è quella di emanazione della sentenza. - Perdita di possesso per rinuncia all’eredità Se vuoi rinunciare all’eredità di un veicolo e di conseguenza sottrarti all’obbligo di corrispondere il bollo auto, devi fare richiesta di annotazione di perdita di possesso presentando:
- Perdita di possesso per terremoti, alluvioni e altre calamità naturali Se il tuo veicolo risulta danneggiato in seguito ad un terremoto o ad un’alluvione, nel caso in cui venga adottata un’ordinanza o un provvedimento specifico dalle Autorità, devi procedere d’intesa con le amministrazioni coinvolte per ottenere la radiazione dal PRA. Se invece non c’è l’intervento da parte della pubblica autorità puoi sempre consegnare in autonomia il veicolo danneggiato ad un centro di raccolta che poi si occuperà della radiazione. Nel caso in cui il veicolo non sia più reperibile potrai chiedere l’annotazione della perdita di possesso in due modi:
-Perdita di possesso per incendio Se sei proprietario di un veicolo andato distrutto in un incendio puoi rivolgerti ad un demolitore autorizzato che si preoccuperà delle normali procedure di radiazione del PRA. Nel caso in cui questo non sia possibile, puoi comunque richiedere l’annotazione di perdita di possesso per incendio del veicolo presentando il verbale dei Vigili del Fuoco o la denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, in cui si specifica che il veicolo è andato completamente distrutto. In questo caso l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa dal periodo di imposta successivo alla data del verbale e/o denuncia. -Perdita di possesso non documentabile in alcun modo Se non sei più in possesso di un veicolo (per svariati motivi come rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita o altro) ma ne sei rimasto intestatario per mancata trascrizione della perdita di possesso al momento del verificarsi dell’evento, puoi richiederne l’annotazione anche se è passato del tempo. In mancanza di documentazione che attesti l’evento che ha portato alla perdita di possesso va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000. Ad esempio, si può richiedere l’annotazione di perdita di possesso con la sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio quando:
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