La RevisioneLa prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 anche per motoveicoli e ciclomotori.
La revisione è invece prevista ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città). Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un'etichetta adesiva che riporta l'esito della revisione e che deve essere applicata sulla carta di circolazione. In caso di esito negativo ci sono due possibilità. Se viene indicato il termine "ripetere" si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Se viene invece indicato il termine "sospeso" si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Per effettuare la revisione presso un'officina autorizzata è sufficiente recarsi presso un'officina tra quelle autorizzate dalla Provincia. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato direttamente all'officina che rilascia la ricevuta e provvede al versamento. |